Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope; in particolare, promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della salute»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) promuove le opportune iniziative ai fini dell'integrazione e del coordinamento delle disposizioni del presente testo unico con la disciplina in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati dettata dalla legge 30 marzo 2001, n. 125».

 

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